Per uno scrittore esordiente che voglia pubblicare il suo primo libro è utile sapere un paio di cose. Prima di tutto, il modo in cui la legge italiana protegge le opere dell’ingegno. Per questo motivo, meglio rinfrescarsi la memoria con la alcuni termini. I più importanti sono “diritti d’autore” e “copyright“. Essi descrivono una serie di diritti e facoltà tutelati dalla SIAE, la Società Italiana degli Autori e degli Editori.
Diritti d’autore e copyright: la differenza
Il termine “copyright” è inglese e significa “diritto di copia”. Descrive il diritto del creatore di un contenuto a riprodurlo in più copie. Nel caso di un libro, questo diritto deve essere esplicitamente dichiarato dall’autore o non può essere esercitato. Nel Regno Unito e negli USA, il copyright descrive sia il diritto di copia sia quello di utilizzazione economica. Invece, in Italia il termine si usa solo in riferimento al diritto di copia. In entrambi i sistemi, il copyright esiste per evitare riproduzioni non autorizzate.
Come le proprietà intellettuali sono protette dalla legge in Italia
In Italia il diritto d’autore (e quindi il copyright) è regolato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633. Il suo ultimo aggiornamento risale al 2021. Inoltre, col tempo si è evoluta per adeguarsi ad accordi internazionali, specie quelli attivati nell’Unione Europea. Questa legge protegge ogni opera letteraria, ma copre anche altre categorie. Per esempio, la cinematografia, la radio, la musica, le arti figurative, l’architettura.
In generale, il diritto d’autore si divide in diritto morale e diritto patrimoniale.
Il diritto morale è il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi sua deformazione. Coincide anche con il diritto di ritarla dal commercio. Il diritto morale riguarda la concreta realizzazione dell’opera. Non protegge la sua mera ideazione. Per esempio, nel caso di un libro protegge il manoscritto e tutte le sue successive copie stampate. In pratica, il diritto morale tutela la paternità dell’opera e si articola in molte facoltà. Tra di esse, è assicurata anche quella di rimanere anonimi oppure inediti. Questo diritto ha una durata virtualmente illimitata. Alla morte dell’autore, infatti, si trasmette ai suoi eredi.
Invece, il diritto patrimoniale è il diritto di sfruttamento economico dell’opera. Nonché il diritto di distribuzione e di traduzione. Al diritto patrimoniale sono connesse alcune limitazioni ed eccezioni. Per esempio, è possibile riprodurre solo il 15% di un testo a fini personali, tramite fotocopia. Tuttavia, è possibile fruire di un testo per intero tramite prestito bibliotecario. Questo diritto ha una durata limitata. Dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, nel qual caso viene esercitato dai suoi eredi. Può essere trasmesso ad altre persone, ma solo per volontà dell’autore. In questo caso, il trasferimento dei diritti va provato per iscritto.
Diritti d’autore e copyright: le opere collettive
Il diritto d’autore tutela anche le opere collettive. Tuttavia, queste costituiscono un caso un po’ speciale e si dividono in tre categorie: opera collettiva, opera composta, opera in comunione.
Un’opera collettiva nasce dal lavoro di più persone. L’autore di un’opera collettiva è chi ne organizza e dirige la creazione. Di fatto, l’attività di selezione e coordinamento dei materiali è un’attività creativa. Un esempio di opera collettiva è l’enciclopedia. In questo caso il diritto d’autore tutela solo in parte gli autori dei singoli articoli. Infatti, consente loro di utilizzarli in modo separato. Ma non riconosce loro lo status di co-autori.
Un’opera composta ha più autori. Ognuno si occupa di una parte diversa del prodotto finale. Per esempio, un film. Regista, sceneggiatore e compositore musicale possiedono ciascuno il diritto d’autore sulla propria creazione. La distribuzione e la riproduzione del film segue regole specifiche, per rendere il film disponibile al pubblico in modo unitario. E per riconoscere ad ognuno degli autori un compenso economico specifico per le loro singole attività.
Un’opera in comunione ha anch’essa più autori. Nello specifico, si parla di co-autori. Questo perché i loro contributi sono inscindibili e non possono essere distinti gli uni dagli altri. Perciò il diritto d’autore viene esercitato in modo unitario e appartiene a tutti i coautori in parti uguali.
Conclusioni
Questi sono i punti principali della legge su diritti d’autore e copyright. Se desiderate saperne di più, è possibile consultare il testo completo presso il sito della SIAE.
